Compilazione e presentazione del modello per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha stabilito le modalità e i termini per la presentazione telematica dei modelli di comunicazione relativi al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 (Ministero delle imprese e del made in Italy, decreto 16 giugno 2025).

Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025 ha già avuto modo di definire il contenuto, le modalità e i termini di invio del modello di comunicazione per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi relativi al periodo 2025-2026.

 

A seguire, il nuovo provvedimento del 16 giugno ha stabilito i termini a partire dai quali le imprese possono presentare il modello di comunicazione attraverso i servizi informatici del GSE.

 

Tale modello di comunicazione può, dunque, essere presentato a decorrere dal 17 giugno 2025. La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura, disponibile nella sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID e utilizzando il modello editabile disponibile.

 

Oltre ciò, al Decreto direttoriale 15 maggio 2025 sono state apportate le seguenti modificazioni:

  • l’articolo 1, comma 3 è stato riformulato per ribadire che sarà un successivo decreto direttoriale a individuare i termini per la disponibilità del modello in formato editabile e la sua trasmissione telematica tramite il GSE;

  • l’articolo 2, comma 3, è stato sostituito dal seguente: “Entro 30 giorni dall’invio del modello di comunicazione in via preventiva, l’impresa trasmette nuovamente il modello in via preventiva con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione. In caso di indisponibilità di risorse, i 30 giorni decorrono dalla data della comunicazione del GSE di cui all’art.2, comma 9, del presente decreto. Fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione di cui al presente comma, per i beni oggetto di leasing finanziario il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di cui al periodo precedente si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto”;

  • l’articolo 2, comma 6, è stato riscritto come segue: “Per le imprese che, alla data di pubblicazione del presente decreto, hanno comunicato tramite il modello di cui all’allegato 1 al decreto direttoriale 24 aprile 2024, investimenti di cui al comma 446 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in via preventiva ovvero di completamento, ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data individuata dal decreto direttoriale di cui all’articolo 1, comma 3, trasmettano il modello di comunicazione di cui al presente decreto in via preventiva, ovvero di completamento, fermo restando che occorrerà adempiere anche a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo entro i tempi ivi indicati. Le imprese di cui al periodo precedente, che non adempiono alle indicazioni di cui al presente comma entro il termine ivi previsto, devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della nuova comunicazione in via preventiva”;

  • la nuova formulazione dell’articolo 2, comma 7 ora prevede quanto segue: “il credito d’imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione. Il credito d’imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Al perfezionamento dell’invio del modello di comunicazione di cui al presente decreto, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio del modello, con l’indicazione del credito d’imposta prenotato ovvero dell’indisponibilità delle risorse di cui al citato comma 446″;

  • il nuovo articolo 2, comma 9, ha infine stabilito che in caso di indisponibilità (anche parziale) delle risorse, le comunicazioni si intendono comunque trasmesse. Se nuove risorse dovessero rendersi disponibili, il GSE ne darà comunicazione all’impresa seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni iniziali.

Le imprese che hanno già presentato comunicazioni con il precedente modello del decreto del 24 aprile 2024 avranno 30 giorni dalla data di apertura della piattaforma per conformarsi alle nuove modalità, preservando la priorità nell’ordine cronologico di prenotazione delle risorse.

Bonus giovani: requisito dell’incremento occupazionale netto

L’INPS comunica l’aggiornamento del modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero “Giovani” in considerazione del nuovo requisito dell’incremento occupazionale netto (INPS, messaggio 18 giugno 2025, n. 1935).  

La legittima fruizione dell’esonero contributivo di cui al comma 1 dell’articolo 22 del decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito in Legge n. 95/2024), per le assunzioni/trasformazioni di giovani effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione.

 

Lo ha precisato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 con la Commissione europea. 

 

In particolare, la nuova condizione di ammissibilità già prevista per poter beneficiare dell’esonero “Donne” di cui all’articolo 23 del decreto Coesione e per l’esonero “Giovani” di cui al comma 3 dell’articolo 22 del medesimo decreto, viene ora estesa anche per l’esonero “Giovani” di cui al comma 1 dell’articolo 22 in argomento.

 

Pertanto, per poter beneficiare dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, per le assunzioni di giovani under 35 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per le trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, i datori di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2025, dovranno rispettare l’ulteriore requisito dell’incremento occupazionale netto.

 

Conseguentemente, con il messaggio in oggetto, l’INPS comunica che il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero “Bonus Giovani” è stato implementato con l’inserimento della seguente dichiarazione da rilasciare ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “la legittima fruizione dell’esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto”.   

 

CCNL Metalmeccanica Cooperative: firmato il contratto di rinnovo

Previsti 200,00 euro di aumenti retributivi e miglioramento delle tutele e dei diritti dei lavoratori

Il 18 giugno 2025, le Parti sociali hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL di settore che interessa gli oltre 15 mila lavoratori in Italia. Le novità riguardano gli aspetti sociali come maternità, diritto allo studio e malattia. 

Inoltre, è stato stabilito un aumento salariale di 200,00 euro al livello C3 e riparametrati per tutti i livelli, con l’attivazione della clausola di salvaguardia in caso di inflazione superiore alle previsioni. 

Viene migliorata la previdenza e sanità complementari, incrementate le misure sociali ed esteso le tutele ai precari e ai lavoratori negli appalti e rafforzato la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Infine, rispetto all’orario è stato ottenuto il riconoscimento di 8 ore in più per chi lavora a 21 turni e l’ impegno delle aziende ad incentivare forme di riduzione di orario nelle singole realtà produttive, in base al sistema organizzativo. 

CCNL Cinematografia: nuove proposte economiche

Previsti aumenti pari a 360,00 euro

Lo scorso 12 giugno si è svolto l’incontro tra Anica e le delagazioni sindacali per il rinnovo della parte economica del  CCNL Industria Cinematografica.

Anica ha accettato la proposta economica dei sindacati sull’aumento dei minimi pari a 360,00 euro nelle seguenti tranches:

– dal 1° luglio 2025: 90,00 euro

– dal 1° luglio 2026: 90,00 euro

– dal 31 luglio 2027: 90,00 euro

– dal 31 dicembre 2027: 90,00 euro.

Previsto anche un importo a tiolo di Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale.

La Parte datoriale ha proposto, invece, la soluzione dell’erogazione degli importi così definiti:

– 1° gennaio 2025: 45,00 euro

– 1° luglio 2025: 45,00 euro

–  1° luglio 2026: 90,00 euro

– 1° luglio 2027: 90,00 euro

– 1°gennaio 2028: 90,00 euro.
Il prossimo incontro per la definizione della parte economica è fissato per il 20 giugno.

Cipl Edilizia Artigianato Rieti: siglato il rinnovo

Confermate e rielaborate le indennità speciali previste dal Cipl di settore

Il giorno 28 maggio 2025 Anaepa Confartigianato e Feneal-Uil,  Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno siglato il rinnovo del CIPL  per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Rieti, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

Le principali novità riguardano la disciplina delle indennità speciali:

a) per l’indennità di mensa gli importi sono rimodulati come segue:

Livello Dal 1° aprile 2025
OPERAI

(su base oraria per ogni ora di lavoro ordinaria)

0,95
IMPIEGATI (su base giornaliera) 7,65
IMPIEGATI CALCESTRUZZO

(su base oraria per ogni ora di lavoro ordinaria)

1,09
IMPIEGATI CALCESTRUZZO (su base giornaliera) 8,79

b) è stata prevista un’indennità di trasporto mensile pari al costo degli abbonamenti mensili per i mezzi pubblici urbani ed extraurbani utilizzati per il tragitto casa – lavoro, previa presentazione di adeguata certificazione.

In alternativa al rimborso mensile, qualora raggiungere il luogo di lavoro con i mezzi pubblici sia impossibile o molto difficoltoso, viene riconosciuta un’indennità oraria di trasporto:

0,36 euro a partire dal 1° aprile 2025;
0,37 euro a partire dal 1° ottobre 2025.

c) è stata riconosciuta un’indennità per il lavoro in galleria pari a 0,60 euro per ogni ora di lavoro prestato.

d) è stata riconosciuta l’indennità di reperibilità solo per il periodo in cui il lavoratore è in attesa di una chiamata dell’azienda e il suo importo ammonta a:

40,00 euro giornalieri per i giorni non lavorativi (sabato, domenica, festivi);
30,00 euro settimanali per i giorni feriali: 

e) l’indennità giornaliera di alta montagna per i lavoratori che operano in zone montane è stata prevista a partire dal 1° aprile 2007 nella misura di:
3,32 euro per chi lavora sopra i 1000 metri s.l.m.;
3,87 euro per chi lavora sopra i 1200 metri s.l.m.

f) si stabilisce un’indennità giornaliera per i lavoratori addetti alla guida di automezzi (pulmini, furgoni, ecc.) utilizzati per il trasporto del personale aziendale in trasferta, pari al 5% degli elementi della retribuzione.
Tale indennità è pari al 5% degli elementi di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL.

g) è stata prevista un’indennità giornaliera di trasferta per i lavoratori inviati a prestare servizio fuori dal comune di assunzione il cui importo varia in base alla distanza del luogo di lavoro abituale:

-10% se la distanza è tra 15 km e 50 km.
-15% se la distanza è tra 51 km e 100 km.
-20% se la distanza supera i 101 km.
Questa percentuale viene calcolata sugli elementi retributivi per ogni ora di lavoro effettivo.

h) si stabilisce un’indennità di 5,00 euro su base giornaliera per gli addetti alle operazioni di stesura del manto bituminoso.
Viene, infine, stabilito l’EVR nella misura del 4% dei minimi tabellari per l’anno 2025.